Sempre al lavoro…..divertendosi!!!
Il Gruppo Giovani Grassobbio è una associazione senza scopo di lucro nata nel 2003 e conta oggi un cospicuo numero di aderenti. Il suo principale obbiettivo è quello di promuovere e sviluppare nella comunità di Grassobbio attività che favoriscano l’ aggregazione e la nascita di punti d’incontro per i giovani.
L’ associazione è costituita da:
Presidente
Consiglio
Assemblea dei soci
Settimanalmente il Consiglio, coordinato dal Presidente, si riunisce per discutere e programmare le diverse attività annuali, informando l’ Assemblea dei soci attraverso periodiche riunioni.
Negli anni diverse sono state le attività promosse dal G.G.G. e realizzate anche in collaborazione con altre Associazioni della comunità di Grassobbio.
Il ricavato delle iniziative è devoluto in larga parte in beneficenza, a favore sia di enti, di associazioni che alla Parrocchia di Grassobbio.
IVAN GUSMINI (Presidente)
ALESSANDRO GIOBBI (Vicepresidente)
PIETRO CLERICI
LAURA RONZONI
PAOLA BERETTA
ROSITA OSTRICATI
MARCO VAVASSORI
STEFANO RAVASIO
FRANCESCO ELZI
CRISTIAN TESTA
SEBASTIANO NORIS
Art.9 – Il Consiglio
Direttivo
9.1 – Il Consiglio Direttivo è delegato
dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo
di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in
carica tre anni e i suoi componenti possono essere
rieletti. Essi decadono qualora sono assenti
ingiustificati per tre volte consecutive.
9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima
riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e
un Vice Presidente .
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando
ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In
tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle
riunioni possono essere invitati a partecipare esperti
esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di
lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti eletti.Di ogni riunione deve essere
redatto il verbale da scrivere nel registro delle
riunioni del Consiglio Direttivo
9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:- compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;- fissare le norme per il funzionamento
dell’organizzazione;- sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea il bilancio preventivo probabilmente
entro la fine del mese di dicembre e comunque con il
bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile
successivo all’anno interessato;- determinare il
programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato
dall’assemblea promuovendo e coordinando l’attività e
autorizzando la spesa;- eleggere il Presidente e il Vice
Presidente;- nominare il segretario (eventualmente il
Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può
essere scelto anche tra le persone non componenti il
Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;-
accogliere o respingere le domande degli aspiranti
aderenti;- deliberare in merito all’esclusione di
aderenti;- ratificare, nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di
urgenza;- assumere il personale strettamente necessario
per la continuità della gestione non assicurata dagli
aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle
disponibilità previste dal bilancio;- istituire gruppi o
sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro
diritto di partecipare a voto deliberativo, possono
essere invitati a partecipare alle riunioni del
Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;-
nominare all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte
dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi
poteri. Il Consiglio Direttivo può delegare al
Presidente o ad un Comitato Esecutivo l’ordinaria
amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato
Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito
registro.
Art.10 – Presidente
10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
10.2 – Il Presidente:- ha la firma e la
rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei
confronti di terzi e in giudizi;- è autorizzato ad
eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni
natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,
da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie
quietanze;- ha la facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità
Giudiziaria e Amministrativa;- convoca e presiede le
riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e
dell’eventuale Comitato Esecutivo;- in caso di necessità
e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione successiva;In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione le relative funzioni sono
svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio
Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di
fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici
uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art.11 – Collegio dei
Revisori dei Conti
L’assemblea può eleggere
un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche
tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli
iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio:-
elegge tra i suoi componenti il Presidente;- esercita i
poter e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i
revisori dei conti;- agisce di propria iniziativa, su
richiesta di uno degli organi sociali oppure su
segnalazione di un aderente;- può partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del
Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all’assemblea con le
relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei
Revisori dei Conti;
Art.12 – Collegio dei
Garanti
L’assemblea può eleggere
un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non
aderenti.
Il Collegio:- ha il
compito di esaminare le controversie tra gli aderenti,
tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i
membri degli organi e tra gli organi stessi;- giudica ex
bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo
è inappellabile.
Art.13 – Gratuità delle
cariche
12.1 – Le cariche sociali sono gratuite, fatto
salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate nell’interesse
dell’organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermate.
12.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del
Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio
devono essere convalidate dalla prima assemblea
convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
Art.14 – Bilancio
14.1 – Ogni anno devono
essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I
bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio
dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione
all’assemblea.
14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare
i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per
capitoli e voci analitiche.
14.3 – Il bilancio deve coincidere con l’anno
solare,
14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere
impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche
indiretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL’ART. 10 DEL D.L.
4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione , salvo nei casi imposti o
consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni
di volontariato ONLUSS che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria
struttura o rete di solidarietà.
Art.15 – Modifiche allo
Statuto – Scioglimento dell’organizzazione
15.1 – Le proposte di
modifica allo statuto possono essere presentate
all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo
degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti
degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero
l’estinzione e quindi la liquidazione
dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio
Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci
convocata con specifico ordine del giorno. I beni che
residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e
analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e
comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della
Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni,
utili e riserve agli aderenti.
Art.16 – Norme di rinvio
16.1 – Per quanto non
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
vigenti disposizioni legislative in materia, con
particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n.
266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul
volontariato, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro
eventuali variazioni.
Art.17 – Norme di
funzionamento
17.1 – Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
STATUTO GRUPPO GIOVANI GRASSOBBIO
“Gruppo Giovani
Grassobbio” – Organizzazione di Volontariato(Modello
trasmesso da Regione Lombardia Conforme a 266/91 e
460/97 )
Art.1 – Costituzione
1.1 – E’ costituita
l’organizzazione di volontariato denominata “GRUPPO
GIOVANI GRASSOBBIO”, che in seguito sarà denominata
l’organizzazione. “GRUPPO GIOVANI GRASSOBBIO”.Ai sensi e
per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4
dicembre 1997, n. 460, l’organizzazione è costituita in
conformità al dettato della legge 266/91, che le
attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di
volontariato”, che le consente di essere considerato
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale)
ai sensi dell’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.
La qualificazione di “Organizzazione di volontariato”
con i dati riguardanti la registrazione regionale
costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo
devono essere inseriti in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.
1.2 – I contenuti e la struttura
dell’organizzazione sono ispirati a principi di
solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono
l’effettiva partecipazione della compagine associativa
alla vita dell’organizzazione stessa.
1.3 – La durata dell’organizzazione è
illimitata.
1.4 – L’organizzazione ha sede in GRASSOBBIO –
VIA QUARENGHI N. 30.
1.5 – Il Consiglio Direttivo, con una sua
deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della
stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate
in altre città della Regione Lombardia.
Art.2 - Scopi
2.1 – L’organizzazione,
senza fini di lucro e con l’azione diretta personale e
gratuita dei propri aderenti, opera nel settore (specificare
secondo l’art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, uno
o più dei seguenti settori):
· assistenza sociale
e socio sanitaria:
· assistenza
sanitaria;
· beneficenza;
· istruzione;
· formazione;
· sport
dilettantistico;
· tutela e
valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico, ivi comprese le biblioteche;
· tutela e
valorizzazione della natura e dell’ambiente;
· promozione della
cultura e dell’arte;
· tutela dei diritti
civili;
· ricerca
scientifica.
per il perseguimento, in via esclusiva, di
scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle
finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3
Art. 3 – Finalità e
Attività
L’organizzazione, in
considerazione del patto di costituzione e degli scopi
che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
· organizzare
iniziative che permettano ai giovani di potersi
aggregare allo scopo di divertirsi, ma anche di
impegnarsi in attività benefiche che
possano migliorare la convivenza all’interno della
comunità di Grassobbio.
· devolvere
l’eventuale ricavato derivante dalle varie iniziative ad
opere di beneficienza.
· collaborare con
altri enti (Comune, Oratorio, Parrocchia, …) ed
associazioni per realizzare attività che abbiano scopi
comuni. Al fine di svolgere le proprie attività
l’organizzazione di volontariato si avvale in modo
determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
dirette e gratuite dei propri aderenti.L’organizzazione
non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad
eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Aderenti
all’organizzazione
4.1 – Sono aderenti dell’organizzazione coloro
che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il
presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno
richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio
Direttivo (ordinari). Il Consiglio Direttivo può
accogliere anche l’adesione di “sostenitori”, che
forniscono un sostegno economico alle attività
dell’organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari”
persone che hanno fornito un particolare contributo alla
vita dell’organizzazione. Il Consiglio Direttivo può
anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella
persona di un solo rappresentante designato con apposita
deliberazione dell’istituzione interessata. Ciascun
aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime
preferenziale per categorie aderenti, per l’approvazione
e modificazione dello statuto, dei regolamenti e le
nomina degli organi direttivi dell’organizzazione. Sono
escluse partecipazioni temporanee alla vita
dell’organizzazione
4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.
4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di
diritti e doveri.
4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione
degli aderenti:
4.4.1 - Nella domanda di ammissione l’aspirante
aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell’organizzazione.
4.4.2 - L’ammissione decorre dalla data di
delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in
esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della
prima riunione successiva alla data di presentazione
deliberandone l’iscrizione del registro degli aderenti
dell’organizzazione.
4.4.3 - Gli aderenti cessano di partecipare
all’organizzazione:- per dimissione volontarie;- per
sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni
programmate;- per mancato versamento del contributo per
l’esercizio sociale in corso;- per decesso;- per
comportamento contrastante con gli scopi statuari;- per
persistente violazione degli obblighi statuari.
4.4.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono
deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso
al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea
degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella
prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono
essere chiamati a contribuire alle spese annuali
dell’organizzazione. Il contributo a carico degli
aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato
dall’Assemblea convocata per l’approvazione del
preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è
restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita
della qualità di aderente, deve essere versato entro 30
giorni prima dell’assemblea convocata per l’approvazione
del Bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
5.2 – Gli aderenti hanno il diritto:- di partecipare
alle Assemblee, se in regola con il pagamento del
contributo, e di votare direttamente o per delega;- di
conoscere i programmi con i quali l’organizzazione
intende attuare gli scopi sociali;- di partecipare alle
attività promosse dall’organizzazione;- di dare le
dimissioni in qualsiasi momento.
5.3 – Gli aderenti sono obbligati:- a osservare le
norme del presente statuto e le deliberazioni adottate
dagli organi sociali;- a versare il contributo stabiliti
dall’assemblea;- a svolgere le attività preventivamente
concordate;- a mantenere un comportamento conforme alle
finalità dell’organizzazione. Le prestazioni fornite
dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono
essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli
aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute secondo opportuni parametri
validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le
attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi
forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione.
Art. 6 – Patrimonio –
Entrata
6.1 – Il patrimonio dell’Organizzazione è
costituito:- da beni mobili e immobili che diverranno di
sua proprietà;- eventuali fondi di riserva costituiti
con le eccedenze in bilancio di bilancio;- da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento
del patrimonio;
6.2 – Le entrate delle organizzazioni sono
costituite da:- contributi degli aderenti per le spese
dell’organizzazione;- contributi di privati;- contributi
dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;-
contributi di organismi internazionali;- donazioni e
lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del
patrimonio;- rimborsi derivanti da convenzioni;- rendite
di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a
qualunque titolo;- entrate derivanti da attività
commerciali e produttive marginali;- fondi pervenuti da
raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore;- ogni altro
provento, anche derivante da iniziative benefiche e
sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del
patrimonio.
6.2.1 – I fondi sono depositati presso gli
Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta
con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o
del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo,
secondo la deliberazione specifica).
Art.7 – Organi Sociali
dell’organizzazione:
7.1 – Organi
dell’organizzazione sono:- l’assemblea degli aderenti;-
il Consiglio Direttivo;- Il Presidente. Possono essere
inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di
garanzia:- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.
Art.8 – Assemblea
degli aderenti
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti gli
aderenti all’Organizzazione.
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio
Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente
dell’organizzazione.
8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria
almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si
renda necessaria per le esigenze dell’organizzazione.
8.4 – La convocazione può avvenire anche su
richiesta di almeno due componenti del Consiglio
Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso
l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15
giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea
deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.5 – L’Assemblea ordinaria viene convocata per
:- l’approvazione del programma e del bilancio di
previsione per l’anno successivo;- l’approvazione della
relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio
Consuntivo) dell’anno precedente;- l’esame delle
questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal
Consiglio Direttivo. Altri compiti dell’Assemblea sono:-
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;- eleggere
i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);-
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti (se previsto);- approvare gli indirizzi ed il
programma delle attività proposte dal Consiglio
Direttivo;- ratificare i provvedimenti di competenza
dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per
motivi di urgenza;- fissare l’ammontare del contributo
per l’esercizio annuale o altri contributi a carico
degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita
dell’organizzazione senza per questo instaurare un
rapporto di partecipazione patrimoniale. Di ogni
assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel
registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni
dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8.6 – L’assemblea straordinaria viene convocata
per la discussione delle proposte di modifica dello
Statuto o di scioglimento e liquidazione
dell’organizzazione.
8.7 – L’avviso di convocazione è inviato
individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15
giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico
nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
L’assemblea, in assenza di leggi in materia e in
analogia di quanto già previsto per le cooperative, può
deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità
di convocazione nel caso che il numero degli aderenti
diventasse particolarmente elevato e comunque tale da
rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
8.8 – In prima convocazione l’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o
per delega. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in
proprio o per delega. La seconda convocazione può aver
luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni
dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza
semplice dei presenti.
8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le
modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell’organizzazione sono richieste le
maggioranze indicate nell’art. 15.
8.10 – Ciascun aderente può essere portatore di
una sola delega di altro aderente.